In questa sezione saranno conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni i documenti, le informazioni e i dati dopo l’obbligo di pubblicazione di cui all’articolo 8, comma 3. L’alberatura delle sezioni nel tempo rispetterà le sotto-sezioni gà individuate nella sezione Amministrazione trasparente.
Art. 9
1. Accesso alle informazioni pubblicate nei siti 1. Ai fini della piena accessibilita’ delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali e’ collocata un’apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione «Amministrazione trasparente».
2. Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione di cui all’articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalita’ di cui all’articolo 6, all’interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione ” Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all’interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all’articolo 8, comma 3.
Archivio – Atti Organi di indirizzo politico-amministrativo
Archivio – Consiglieri decaduti dal Consiglio di Amministrazione
Archivio – Atti costituzione e variazioni del Consiglio di Amministrazione
Archivio – Consulenti e collaboratori
Archivio – Canoni di locazione o affitto