E.R.S.U. Messina

Ente Regionale per il diritto allo studio Universitario

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REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
 
ART. 1

L'E.R.S.U. , nel quadro delle proprie attività istituzionali, promuove annualmente, oltre che in proprio, anche in collaborazione con Facoltà, Istituti e Dipartimenti universitari e con Associazioni e Cooperative, iniziative per la promozione, la diffusione e l'approfondimento della cultura fra studenti.

ART. 2

A tal fine, oltre all'organizzazione diretta di dibattiti, conferenze, seminari, mostre, spettacoli e rassegne, l'Ente può contribuire all'attuazione di ogni altra iniziativa promossa da altri, purché rispondente alle finalità istituzionali proprie, riservandosi di controllare la rispondenza di tali attività attraverso propri rappresentanti all'uopo accreditati.

ART. 3

Per poter beneficiare del contributo dell'E.R.S.U. le suddette iniziative devono essere proposte con istanza a firma dei Direttori degli Istituti e Dipartimenti e dei legali rappresentanti delle Associazioni e Cooperative legalmente riconosciute.

ART. 4

I programmi annuali delle iniziative ed i relativi preventivi dettagliati di spesa per i quali si chiede il contributo devono essere presentati all'E.R.S.U. entro il 31/1 dell'anno in cui si vuole realizzare l'iniziativa medesima.

ART. 5

Le Associazioni e le Cooperative, oltre al programma ed al preventivo dettagliato di spesa per l'iniziativa per il quale si chiede l'ammissione al contributo, dovranno altresì presentare copia dello statuto regolarmente depositato presso un notaio e copia autenticata della delibera che conferisce i poteri di firma. Le richieste pervenute successivamente alla data predetta verranno prese in considerazione solo in caso di disponibilità dei fondi.

ART. 6

I suddetti programmi saranno esaminati dalla Commissione per le Attività Culturali, che procederà alla istruzione delle pratiche ed alla emissione del relativo parere che sarà successivamente sottoposto alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

In caso di assegnazione di contributo e prima della sua materiale erogazione, dovrà essere documentata l'avvenuta effettuazione dell'iniziativa nonché le spese sostenute, mediante presentazione di regolari fatture fino alla concorrenza della somma ottenuta.

ART. 8

Tutte le iniziative finanziate, anche parzialmente, con contributo dell'Ente dovranno evidenziare che la loro realizzazione è avvenuta con il concorso dell'E.R.S.U.

ART. 9

L'eventuale difformità tra il programma approvato e l'iniziativa posta in essere costituisce motivo per la revoca totale o parziale del contributo già concesso.

ART. 10

In linea generale, e fatti salvi casi eccezionali, i singoli contributi non potranno eccedere i seguenti importi:
a) ad Associazioni studentesche per iniziative culturali (quali seminari, dibattiti, meetings) non oltre € 1000,00;
b) ad Associazioni studentesche per iniziative ricreativo-culturali (viaggi di studio e di istruzione, feste, manifestazioni sportive) non oltre € 1500,00;
c) a Cooperative ed Enti culturali o ricreativi per iniziative a favore della popolazione universitaria, per iniziative culturali e ricreative (cineforum, spettacoli teatrali, manifestazioni folkloristiche, pubblicazioni) non oltre € 2500,00;
d) alle Facoltà, ai Dipartimenti, agli Istituti, alle Associazioni e alle Cooperative per iniziative di alto valore culturale specificate, destinate all'utenza studentesca (viaggi di istruzione all'estero, congressi internazionali) non oltre € 5000,00 ed esclusivamente finalizzate al rimborso delle spese sostenute dagli studenti partecipanti;
e) alle Facoltà, ai Dipartimenti, agli Istituti, alle Associazioni ed alle Cooperative per iniziative culturali di rilievo locale (seminari di studio, viaggi di istruzione in Italia) non oltre € 2500,00 in particolare per le iniziative svolte presso l'Università di Messina o presso strutture cittadine, si dovrà opportunamente documentare il coinvolgimento degli studenti universitari del nostro Ateneo;
f) a Facoltà, Dipartimenti, Istituti, Enti culturali, Cooperative, Associazioni studentesche per pubblicazioni relative ad iniziative già finanziate dall'Ente, per pubblicazioni di alto valore culturale, per l'acquisto di tesi di particolare rilievo da destinare a studenti particolarmente motivati, non oltre € 2500,00 sotto forma di acquisto copie.

ART. 11

Restano, ovviamente, al di fuori dei predetti limiti le iniziative assunte in proprio dall'ente.

ART. 12

Tutti i beneficiari non possono essere ammessi al godimento di ulteriori contributi se non avranno presentato una dettagliata relazione sulle attività già svolte con il concorso finanziario dell'Ente.




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