E.R.S.U. Messina

Ente Regionale per il diritto allo studio Universitario

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REGOLAMENTO CASA DELLO STUDENTE

ART. 1

La casa dello studente è gestita direttamente dall'E.R.S.U. mediante i suoi organi amministrativi.

ART. 2

La Casa dello studente è una struttura universitaria soggetta alle norme regolamentari vigenti in materia di disciplina universitaria. Essa si propone il fine di assistere gli studenti iscritti all'Università di Messina mediante la concessione delle seguenti forme di ospitalità:
1) Ospitalità gratuita agli studenti che rispondono ai requisiti determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell' E.R.S.U. ;
2) Concessione di posti letto mediante pagamento di una retta mensile agli studenti che rispondono ai requisiti determinati annualmente dal Consiglio dell'E.R.S.U. Il numero dei posti letto per le varie forme di ospitalità viene determinato annualmente dal Consiglio dell'E.R.S.U. e ne viene data comunicazione agli studenti con apposito manifesto: i posti vengono assegnati a studenti che siano in regola con i requisiti richiesti e che ne facciano apposita domanda nei modi prescritti dai relativi bandi.

ART. 3

Prima dell'assegnazione del posto letto lo studente deve sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegna ad osservare le norme del presente regolamento, di cui riceve copia per opportuna conoscenza e norma. Dovrà altresì presentare un certificato medico dal quale risulti che lo studente è esente da malattie infettive o contagiose che non consentano la presenza in comunità.

ART. 4

Alla Casa è preposto un direttore che ha il compito di disporre, coordinare e disciplinare tutti i servizi interni e l'andamento generale della Casa. Il Direttore ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e risponde verso gli organi preposti.

ART. 5

L'ammissione nelle Case avviene normalmente per il periodo che va dall'inizio di novembre alla fine del mese di ottobre dell'anno successivo. I periodi di chiusura normalmente coincidono con le vacanze natalizie ed estive. Tali periodi di chiusura verranno comunicati di anno in anno attraverso i relativi bandi di concorso o altra forma idonea di pubblicità. Durante i periodi di chiusura gli alloggi dovranno essere lasciati liberi per i lavori di riassettamento e manutenzione.
Durante il periodo della chiusura estiva gli alloggi potranno essere utilizzati per Congressi e/o Scambi Culturali. Lo studente che, per qualunque motivo, alle scadenze previste dai bandi di concorso non provveda a lasciare libero il posto letto, dovrà corrispondere all'Ente, a titolo di penalità e fatte salve le eventuali conseguenze penali, una somma ragguagliata ad ogni giorno di indebita occupazione della stanza, il cui ammontare è fissato dal Consiglio di Amministrazione, avendo riguardo all'effettivo costo economico del servizio.
Allo scadere dei tre giorni successivi a quelli di inizio del computo delle penalità l'E.R.S.U. può procedere allo sgombero della stanza. Per tutti i diritti di credito maturati a proprio favore, l'E.R.S.U. si avvale dei mezzi consentiti dalla legge.

ART. 6

L'assegnazione del posto letto non implica il diritto ad usufruirne per l'intero anno accademico, ciò perché il Direttore può procedere, per sopravvenute esigenze di servizio e funzionali, a spostate l'assegnatario in altra stanza, dando notizia del provvedimento almeno tre giorni prima, salvo eccezionali motivi di urgenza. Nel caso di assenza dell'assegnatario la notizia sarà comunicata a mezzo di affissione del provvedimento alla bacheca del pensionato.

ART.7

Lo studente, all'atto della assegnazione dell'alloggio, riceve in consegna la camera con le suppellettili e gli impianti ivi esistenti; ne rilascia ricevuta e si obbliga a restituire nel miglior stato possibile quanto ricevuto in consegna, salvo il deterioramento connesso all'uso normale. Chi occupa la camera è responsabile della buona conservazione dell'arredo e delle suppellettili. Nel caso di stanze a più letti, o qualora i danni riguardino locali o servizi comuni a tutti gli assegnatari o parte di essi, la responsabilità per danni ed effrazioni sarà solidale tra gli occupanti, se non è individuato il responsabile. E' vietato apportare qualsiasi modifica alla disposizione dei mobili, piantare chiodi o puntine alle pareti o agli infissi, attaccare quadri o illustrazioni, lucchetti a porte, cassetti, armadi e finestre.
Lo studente che desideri aggiungere al normale arredamento delle stanze altre suppellettili deve ottenere preventiva autorizzazione dal Direttore. Chi si rende responsabile di danni alla Casa o al materiale è tenuto a denunziare alla Direzione della Casa gli eventuali danni e a rimborsare la spesa accertata per la riparazione.

ART. 8

Il costo annuale del posto letto viene determinato ogni anno accademico e potrà essere dilazionato, per comodità dell'utente, in mensilità anticipate da versare entro i primi cinque giorni di ogni mese; l'uscita non dà luogo a rimborso. Le frazioni di mese, nei periodi di apertura dei pensionati, vengono arrotondate a mese intero ad esclusione dei mesi di dicembre-gennaio e luglio-settembre che vengono considerati come unico mese. Lo studente è pertanto tenuto al pagamento della retta mensile con le modalità di calcolo sopra indicate. Nel caso che lo studente non adempia al pagamento della retta entro il cinque di ogni mese, decade dal beneficio della concessione della camera. L'importo della retta deve essere versato sul c/c postale numero 212985 intestato a: E.R.S.U. - Servizio di cassa - Banco di Sicilia - 98100 Messina.

ART. 9

Lo studente ammesso è tenuto a versare una somma infruttifera pari all'importo di due mensilità di retta a titolo di cauzione per gli eventuali danneggiamenti o mancato versamento della retta mensile. Tale somma gli verrà rimborsata al momento in cui lascia definitivamente la stanza, detratte le trattenute per danni individuali o collettivi, eventualmente imputabili allo studente, nonché le mensilità (o parte di esse) non pagate.

ART. 10

E' vietato:a) tenere animali di qualsiasi genere nei locali della struttura abitativa e nelle aree esterne ad essa connesse; b) collocare materiale ingombrante (mobilio, biciclette, etc.) nelle camere e negli spazi comuni. La Direzione al fine di consentire il deposito di cicli e ciclomotori di proprietà degli studenti assegnatari, predisporrà, ove possibile, adeguate attrezzature in spazi appositamente individuali; c) gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori o dalle finestre; d) collocare sui terrazzi, davanzali e ingressi comuni oggetti (vasi da fiori, biancheria, antenne TV, etc.) la cui presenza può costituire pericolo per l'incolumità dei passanti o è vietata dai regolamenti comunali vigenti. La Direzione si impegna a reperire, ove possibile, spazi da destinare a stenditoi; e) gettare nei condotti dello scarico di lavabi, water, etc. materiali che possono ingombrare e danneggiare le tubazioni; f) arrecare disturbo in qualsiasi modo ai coinquilini; g) affiggere manifesti in spazi non autorizzati; h) tenere in camera materiali di pertinenza della Casa non previsti dall'inventario affisso nella stanza.

ART. 11

L'assegnatario non può richiedere al personale di servizio alcuna prestazione che esorbiti dal suo impegno di lavoro.

ART. 12

In caso di assenza per uno o più giorni, lo studente assegnatario ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione alla direzione, indicando il probabile periodo di assenza ed il proprio recapito. Lo studente che si assenti per più di 15 giorni in un mese decade dalla concessione, salvo il caso di impedimento legittimo tempestivamente comunicato alla direzione.

ART. 13

Chi intende lasciare la camera (o il posto letto) è tenuto a darne avviso alla Direzione almeno 24 ore prima.

ART. 14

L'uso della camera non è cedibile nemmeno temporaneamente, pena la revoca del beneficio. Nei casi di cessione o sublocazione, l'amministrazione disporrà l'immediata revoca del beneficio.

ART. 15

Lo studente assegnatario può, sotto la propria responsabilità, ricevere visitatori in camera dalle ore 8 alle ore 23, salvo il giustificato dissenso dell'altro assegnatario della stanza. I visitatori devono depositare un documento di identità presso la portineria. Lo studente ospitante si assume la responsabilità di ogni danno provocato direttamente o indirettamente dall'ospite.

ART. 16

La posta, i pacchi e gli involti diretti agli assegnatari non possono essere recapitati in camera, ma devono essere lasciati in portineria; il personale addetto ne curerà la consegna agli assegnatari.

ART. 17

La direzione della casa non risponde di oggetti, appartenenti agli assegnatari, lasciati in camera, né di eventuali danni ad essi provocati da furto, incendi o altra causa. La Casa risponde solamente degli oggetti affidati alla Direzione, che ne curerà la custodia rilasciando analitica ricevuta.

ART. 18

L'uso dei telefoni è riservato alle sole telefonate in arrivo. Per le chiamate esterne lo studente deve servirsi degli appositi apparecchi a gettone o a schede.

ART. 19

Qualora lo studente si allontani senza dare alcuna comunicazione o comunque si trattenga fuori della Casa per un periodo eccedente quello per il quale ha corrisposto la retta, la Direzione è autorizzata, dopo un avviso, a prendere possesso della camera elencando gli oggetti di proprietà dello studente. Tali oggetti saranno tenuti in deposito per tre mesi, dopo di che saranno restituiti alla famiglia dello studente, alla quale dovrà essere stata data notizia immediata dell'allontanamento del loro congiunto e delle disposte operazioni di custodia degli oggetti a lui appartenenti.

ART. 20

Lo studente è obbligato a dare immediata comunicazione alla Direzione di eventuali malattie da cui venga affetto durante il proprio soggiorno nella Casa. Solamente in caso di malattie lievi è consentita la cura in camera. Nel caso di ricovero ospedaliero per malattie gravi e contagiose, lo studente, al rientro nella casa, dovrà presentare un certificato medico che ne attesti la completa guarigione.

ART. 21

Lo studente che sostenga con esito favorevole l'esame di laurea dovrà lasciare la camera entro 10 giorni dal conseguimento.

ART. 22

Lo studente ospitato nella Casa dovrà mantenere un contegno confacente al decoro della istituzione ed agli scopi morali cui essa è informata. Non sono consentite, pertanto, riunioni o assembramenti in camera o nei corridoi; è vietato giocare in camera, sono vietati urli, schiamazzi, canti o manifestazioni comunque non compatibili con la necessità di una serena e quieta convivenza.

ART. 23

Gli studenti ospiti della Casa possono promuovere incontri o riunioni purché compatibili con gli scopi per i quali essa è stata istituita e confacente al suo decoro. Di ogni riunione organizzata negli spazi comuni dovrà essere chiesta autorizzazione preventiva al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U.

ART. 24

Potranno essere ospitati docenti, ricercatori che si trovano a Messina per partecipare a convegni o congressi organizzati dal nostro Ateneo o per documentati motivi di studio.

ART. 25

Ove risultino posti disponibili è previsto, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il servizio di pernottamento secondo le seguenti modalità: studenti universitari "fuori sede" o provenienti da altre università per consentire loro di sotenere esami, svolgere attività di studio o di ricerca, con possibilità di soggiorno fino ad un massimo di 5 notti. Parenti di primo grado degli studenti ospiti che potranno essere ospitati per un massimo di tre notti. Nel caso di studenti stranieri l'ospitalità può essere estesa ad un numero di notti superiore. Le richieste di ospitalità devono essere presentate almeno dieci giorni prima della data richiesta dallo studente interessato. L'ospitalità non potrà essere autorizzata per un periodo superiore a quello massimo previsto e non potrà essere ripetuta più di cinque volte nel corso dell'anno accademico. L'ospitalità sarà autorizzata previo consenso del compagno di camera. L'ospitalità dovrà essere pagata al costo della tariffa giornaliera per la fascia di reddito più elevata.

ART. 26

L'E.R.S.U. si riserva di modificare, anche in corso d'anno, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, le norme regolamentari per il funzionamento del pensionato.

ART. 27

Eventuali trasgressioni al regolamento comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni: a) ammonizione verbale; b) ammonizione scritta; c) espulsione dalla casa. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) sono di competenza del direttore della casa, sentito lo studente nelle sue discolpe. Le sanzioni di cui alla lettera c) sono invece di competenza del consiglio di amministrazione, sentito lo studente nelle sue discolpe.

ART. 28

L'osservanza del presente regolamento annulla tutti i precedenti ed è vincolante per gli assegnatari del posto letto a qualsiasi titolo.

ART. 29

Oltre a quanto previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge in tema di pubblica sicurezza, oltre a quelle del codice civile.

 




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